IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso promosso da Mezzetti Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Paolucci ed elettivamente domiciliato a Bologna in via Farini n. 10; contro il comune di San Lazzaro di Savena, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. B. Graziosi ed elettivamente domiciliato a Bologna in via S. Margherita n. 6; per l'annullamento dell'ordinanza del sindaco di San Lazzaro 12 gennaio 1993 notificata il 19 febbraio 1993, relativa al ripristino dell'uso abitativo del primo piano del fabbricato di via della Tecnica n. 43/M; Visto il ricorso e la contestuale domanda di sospensiva; Visto il controricorso del comune resistente; Visti gli atti difensivi tutti delle parti costituite; Visti i documenti tutti depositati; Udito il relatore designato dott. Angelo Piazza; Uditi l'avv. Paolucci per il ricorrente e l'avv. Graziosi per l'amministrazione resistente; Considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto Il presente giudizio e' stato promosso dal sig. Mezzetti Antonio, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale in epigrafe, con la quale veniva ingiunto al ricorrente il ripristino, nell'immobile di proprieta', dell'originario uso abitativo, essendo stata accertata l'adibizione ad ufficio senza realizzazione di opere, in assenza di concessione edilizia. Questo tribunale, con ordinanza n. 1/1994 in data 21 dicembre 1993, depositata il 9 febbraio 1994, sollevo' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 46 del 1988 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Si e' ritenuto in detta sede che la norma impugnata viola l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui impone ai comuni l'individuazione, in sede di pianificazione urbanistica, dei mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a concessione nonche' l'obbligatorieta' della concessione per taluni casi, anche se non connessi ad interventi edilizi, laddove la norma statale prevede come facoltativi gli interventi pianificatori dei comuni, li consente con riferimento ad ambiti determinati e non con portata generale e, soprattutto, attribuisce ai comuni la potesta' di assoggettare tali variazioni solamente ad autorizzazione. Con ordinanza n. 182, in data 17-18 maggio 1995, la Corte costituzionale ha rilevato che, successivamente all'ordinanza citata di rimessione, sono intervenute nuove norme contenute: a) nella legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale), che, all'art. 16, secondo comma, ha sostituito l'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1988; b) nel d.-l. 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che all'art. 8, dodicesimo comma ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cosi' modificando la norma statale interposta nel giudizio di costituzionalita'. Ha inoltre ritenuto che le menzionate modifiche, legislative sono suscettibili di incidere sulla questione di costituzionalita' sottoposta all'esame dalla stessa Corte, essendo, in particolare, mutata la norma assunta a termine di raffronto della illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata. E' stata conseguentemente disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, cui spetta valutare se, alla luce della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante. Cio' premesso osserva questo tribunale quanto segue. Il provvedimento impugnato, oggetto del presente giudizio, e' stato adottato nel vigore della ricordata legge regionale n. 46 del 1988, in ordine alla quale e' stata sollevata la questione di costituzionalita' di che trattasi. La legittimita' del provvedimento medesimo deve essere, pertanto, valutata alla stregua di tale disposizione, in ragione del principio Tempus regit actum e della irrilevanza delle disposizioni intervenute dopo la emanazione dell'atto amministrativo, ove queste non abbiano efficacia retroattiva o non disciplinino comunque le situazioni pregresse. Tanto premesso, la nuova legge regionale n. 6 del 1995, pur innovando sulla disciplina posto dall'art. 2, primo comma, l.r. n. 46/1988 denunciata di incostituzionalita', opera soltanto ex nunc e non appare pertanto idonea ad incidere sulla situazione normativa alla luce della quale questo tribunale deve valutare il provvedimento impugnato. E il discorso vale anche per l'evoluzione normativa della legge statale: invero la nuova formula dell'art. 25 legge n. 47/1985 cit. (tra l'altro dettata dal decreto-legge n. 88 del 1995, poi reiterato ben tre volte con i decreti-legge n. 193, 310 e 400 sempre del 1995, non ancora convertito in legge) non regola, ne' tanto meno travolge, le situazioni passate ed i provvedimenti emenati in base ad esse. La questione di legittimita' costituzionale sollevata con la ordinanza n. 1/1994 cit. e' pertanto tutt'ora rilevante ai fini del decidere. Confermatane la non manifesta infondatezza, per le ragioni gia' esposte nella ordinanza ora richiamata, il collegio deve pertanto disporre nuovamente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio.